Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2672 del 05/02/2013 (Rv. 624873 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE | Pluralità di debiti - Dichiarazione di imputazione - Da parte del debitore - Mancanza - Conseguenze - Facoltà di imputazione del creditore - Omesso esercizio - Effetti - Applicazione dei criteri suppletivi ex art. 1193 cod. civ. - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE
In tema di imputazione di pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)