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Sez. 2, Sentenza n. 27405 del 13/12/2005 (Rv. 585862 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE | Pluralità di debiti - Pagamento parziale - Imputazione - Mancata scelta del debitore - Facoltà del creditore di dichiarare l'imputazione - Sussistenza - Condizioni - Accettazione del debitore - Ricezione della quietanza - Idoneità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585862-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE

In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)