Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6306 del 31/03/2016 (Rv. 639549 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione giudiziale delle spese processuali relative a più fasi di giudizio - Art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 - Modalità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di spese processuali, in applicazione dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, i compensi dei professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/03/2012 num. 1 art. 9 com. 2 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 20/07/2012 art. 41, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)