Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16028 del 26/06/2013 (Rv. 627014 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Diritto all'equa riparazione - In relazione al processo di esecuzione forzata - A favore del creditore intervenuto - Sussistenza - Fondamento - Rinuncia alla pretesa esecutiva - Rilevanza ostativa - Esclusione - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il diritto all'equa riparazione, riconosciuto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è configurabile anche in relazione al processo di esecuzione forzata ed a favore di tutte le parti del processo medesimo. Ne consegue che è legittimato a chiedere l'indennizzo anche il creditore interventore, senza che possa avere rilevanza ostativa la circostanza che lo stesso creditore, a distanza di un apprezzabile periodo dal suo intervento, abbia deciso di rinunciare alla pretesa esecutiva.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 551, Cod. Proc. Civ. art. 563
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)