diritto.io

Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6459 del 24/04/2012 (Rv. 622325 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - PROCESSO AMMINISTRATIVO | Debitore esecutato - Parte nel processo esecutivo - Conseguenze - Indennizzo ex art.2 legge n.89 del 2001 - Debenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622325-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - PROCESSO AMMINISTRATIVO

Nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell'art.111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.; pertanto, anche il debitore esecutato, in quanto parte, è legittimato a richiedere l'indennizzo ex art.2 legge 24 marzo 2001 n.89 per l'irragionevole protrarsi del processo esecutivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)