Sez. 3, Sentenza n. 5896 del 13/11/1979 (Rv. 402565 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - NOZIONE - PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI A SEGUITO DI INTIMAZIONE DI PRECETTO - ACQUIESCENZA ALLA RELATIVA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - NOZIONE - PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI A SEGUITO DI INTIMAZIONE DI PRECETTO - ACQUIESCENZA ALLA RELATIVA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Poiche l'acquiescenza a una sentenza, preclusiva dell'impugnazione, si verifica soltanto quando l'interessato abbia posto in essere Atti dai quali sia possibile desumere in maniera precisa e univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, ovvero quando gli Atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volonta di avvalersi dell'impugnazione, non costituisce acquiescenza alla sentenza di primo grado il pagamento delle spese processuali seguito ad intimazione di precetto. (Conf 354/78, mass n 393044; (Conf 1145/74, mass n 369147).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)