Sez. 1, Sentenza n. 2034 del 13/03/1990 (Rv. 465870 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PAGAMENTO DELLE SPESE LIQUIDATE NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PAGAMENTO DELLE SPESE LIQUIDATE NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
L'acquiescenza ad una sentenza può ritenersi sussistente - e, in quanto tale, preclusiva dell'impugnazione - soltanto quando l'interessato abbia posto in essere Atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, ovvero quando gli Atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può ravvisarsi acquiescenza nel pagamento delle spese liquidate nella sentenza di primo grado, perché, anche quando la sentenza non sia munita di clausola esecutiva e non sia seguita da intimazione di precetto, non si può escludere "a priori" che le spese siano state pagate al solo scopo di non accrescere i rischi conseguenti ad un eventuale rigetto dell'appello, senza un'inoppugnabile manifestazione di volontà rinunciataria a far valere le proprie ragioni in quel giudizio. (V 3091/82, mass n 421022; (V 1510/81, mass n 412167; (V 5896/79, mass n 402565; (Conf 5191/87, mass n 453795).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)