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Sez. 1, Sentenza n. 1590 del 27/06/1967 (Rv. 328382 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DEBITI EREDITARI - PATTUIZIONE DELLA SOLIDARIETA FRA GLI EREDI DA PARTE DEL DE CUIUS - VALIDITA - MANCANZA - RIPARTIZIONE DEI DEBITI FRA GLI EREDI IN PROPORZIONE DELLE RISPETTIVE QUOTE EREDITARIE.*
Stato
decisa il 1967-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328382-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DEBITI EREDITARI - PATTUIZIONE DELLA SOLIDARIETA FRA GLI EREDI DA PARTE DEL DE CUIUS - VALIDITA - MANCANZA - RIPARTIZIONE DEI DEBITI FRA GLI EREDI IN PROPORZIONE DELLE RISPETTIVE QUOTE EREDITARIE.*

Colui che contrae un'obbligazione puo stipulare che i suoi eredi siano solidalmente obbligati pel debito contratto, in quanto ogni debitore puo apporre ai suoi beni i carichi che piu gli aggradano, salvo agli eredi la facolta di sottrarsi a quei vincoli rinunciando all'eredita o accettandola con il beneficio dell'inventario. Peraltro, in Mancanza di un patto, con cui il de cujus abbia stipulato l'obbligazione solidale dei propri eredi a favore del creditore, gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari personalmente in proporzione delle rispettive quote ereditarie.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)