Sez. 2, Sentenza n. 1222 del 30/01/2002 (Rv. 551972 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE | Credito del gestore - Credito di valuta - Natura - Configurabilità - Obbligazioni pecuniarie - Credito del gestore - Maggior danno da svalutazione monetaria - Deduzione - Onere della prova - In capo al creditore - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - IN GENERE
Il credito dell'utile gestore ex art. 2031 cod. civ. è un credito di valuta; pertanto, poiché il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare di un debito pecuniario né costituisce di per sè un danno risarcibile, in caso di ritardato pagamento di somme di denaro sono dovuti al creditore solamente gli interessi, mentre, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., il maggior danno derivante dalla mora può essere riconosciuto solamente là dove il medesimo previamente deduca e fornisca, con ogni possibile mezzo, la prova del pregiudizio patrimoniale a tale titolo subito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)