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Sez. 3, Sentenza n. 6107 del 29/03/1985 Ud. (dep. 19/06/1985) Rv. 169812 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - ALCOOL ETILICO PER ESPORTAZIONE - DESTINAZIONE DIVERSA - SVINCOLO DELLA CAUZIONE - CONTRABBANDO E TRUFFA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169812-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - ALCOOL ETILICO PER ESPORTAZIONE - DESTINAZIONE DIVERSA - SVINCOLO DELLA CAUZIONE - CONTRABBANDO E TRUFFA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

Nell'ipotesi in cui l'esportatore di spiriti non solo dia al prodotto una destinazione diversa da quella dichiarata, ma anche ottenga, con artifici e raggiri, lo svincolo della cauzione, egli commette il reato di contrabbando ed anche quello di truffa, dal momento che arreca un danno allo stato che, oltre a vedere vanificate le finalità per le quali esonera dal pagamento della imposta di fabbricazione i prodotti destinati all'esportazione, è privato della garanzia più significativa di recuperare, in tutto o in parte, le somme cui rinuncia nell'operazione. (destinazione a fabbricazione di liquori di alcool etilico destinato all'esportazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST., DM 08/07/1924 art. 25, DM 08/07/1924 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)