Sez. 3, Sentenza n. 2496 del 24/11/1970 (Rv. 348776 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - AZIENDA - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE DEL CONDUTTORE NELL'ALBO - PRECLUSIONE DELLA PROVA DELLA CARENZA DEI REQUISITI - INSUSSISTENZA - IMPEDIMENTO ALLA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - AZIENDA - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE DEL CONDUTTORE NELL'ALBO - PRECLUSIONE DELLA PROVA DELLA CARENZA DEI REQUISITI - INSUSSISTENZA - IMPEDIMENTO ALLA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE.*
La qualifica di 'impresa artigianĂ non dipende dalla iscrizione di una impresa nell'albo delle imprese artigiane, ma dalla coesistenza di tutti i requisiti indicati nell'art 1 della legge 25 luglio 1956 n 860. Pertanto, in tema di locazioni soggette al regime vincolistico, la iscrizione del conduttore nell'albo delle imprese artigiane non preclude la prova che l'impresa di cui egli e titolare non abbia i requisiti di cui alla legge n 860 del 1956 e non impedisce la pronuncia di cessazione della proroga legale ex l 21 dicembre 1960 n 1521 ove venga accertata la Mancanza di detti requisiti.*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9, Legge 21/12/1960 num. 1521 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)