Sez. 1, Sentenza n. 51186 del 25/11/2014 Ud. (dep. 10/12/2014) Rv. 261267 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Inottemperanza all'ordine del Sindaco di esecuzione di opere di messa in sicurezza di un edificio - Reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni - Rapporti con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 677 comma primo cod.pen. e con il reato previsto dall'art. 677 comma terzo cod.pen.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA
La contravvenzione prevista dall'art. 650 cod.pen., nell'ipotesi in cui consiste nella inottemperanza all'ordine di effettuare i lavori di messa in sicurezza di un edificio, se resta assorbita nel reato di cui all'art. 677, comma terzo cod.pen., quando dal fatto derivi concreto pericolo per le persone, in assenza di tale presupposto concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 677, comma primo cod.pen., atteso che la clausola di sussidiarietà contenuta nella prima delle disposizioni citate opera esclusivamente nel rapporto tra fattispecie aventi entrambe natura penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Pen. art. 677 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)