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Sez. 3, Sentenza n. 13613 del 22/07/2004 (Rv. 574778 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Interpretazione di conciliazione giudiziale - Oggetto - Accertamento sulla base del testo sottoscritto - Necessità - Fondamento - Criteri applicabili - Fatto notorio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574778-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

In tema di interpretazione della volontà delle parti, all'accordo conciliativo di una controversia si applicano le norme sulla transazione, tra cui l'art. 1967 cod. civ., con la conseguenza che per l'individuazione dell'oggetto di essa, ed in particolare della prestazione cui si è obbligato uno dei contraenti, possono soccorrere soltanto le regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 e ss cod. civ, con esclusione di dati interpretativi che non abbiano riferimento nel testo scritto, ivi compresi i fatti notori. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C, ha negato che l'accordo relativo al passaggio attraverso o lungo un fiume comprendesse l'obbligo di una delle parti di costruire opere stabili e permanenti nel corso d'acqua, dovendosi escludere, anche in considerazione dei divieti normativi vigenti, che l'accordo tra le parti potesse riguardare opere necessarie in tali casi "secondo il notorio").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Proc. Civ. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)