Sez. L, Sentenza n. 12147 del 19/08/2003 (Rv. 565986 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Interpretazione di transazione - Volontà delle parti accertata sulla base del testo sottoscritto - Sufficienza - Oggetto della transazione - Irrilevanza - Limiti - Rinunce escluse dall'ambito di applicabilità dell'art. 2113 cod. civ. - Necessità - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
In tema di interpretazione della volontà delle parti (con riferimento, nella specie, ad una transazione avente ad oggetto, oltre agli emolumenti a titolo di trattamento di fine rapporto e di incentivo all'esodo, anche le modalità di pagamento degli stessi e il relativo termine), quando il giudice del merito abbia individuato l'ambito dell'accordo sulla base delle pretese dedotte in giudizio ed abbia ricostruito la comune intenzione delle parti in base al testo sottoscritto, desumibile peraltro anche dal comportamento successivo delle medesime (nella specie dichiarazione liberatoria sottoscritta dal lavoratore all'atto della riscossione), l'interpretazione non è sindacabile in sede di legittimità, restando irrilevante l'oggetto della transazione purché le rinunce fatte dal lavoratore non rientrino nella disciplina dell'art. 2113 cod. civ., ma in quella dell'art. 1965 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)