Sez. 2, Sentenza n. 5597 del 26/11/1973 Ud. (dep. 26/08/1974) Rv. 127825 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - FINALITA DELLA CONTESTAZIONE - RISPETTO DEL DIRITTO DI DIFESA - VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGO DI CORRELAZIONE IN RELAZIONE ALLA SUA FINALITA - ATTI PROCESSUALI DAI QUALI L'IMPUTATO RISULTA AVER AVUTO NOTIZIA DELL'ACCUSA - VALORE.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - FINALITA DELLA CONTESTAZIONE - RISPETTO DEL DIRITTO DI DIFESA - VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGO DI CORRELAZIONE IN RELAZIONE ALLA SUA FINALITA - ATTI PROCESSUALI DAI QUALI L'IMPUTATO RISULTA AVER AVUTO NOTIZIA DELL'ACCUSA - VALORE.*
Il principio della correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza trova la sua giustificazione nell'esigenza del rispetto del diritto di difesa, perche tende a evitare che l'imputato possa essere condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto difendersi; esso pertanto non dev'essere inteso in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle ragioni che l'hanno dettato e alle finalita alle quali e diretto. Di conseguenza detto principio non puo ritenersi violato da qualsiasi modificazione che possa verificarsi rispetto all'accusa originariamente contestata, ma soltanto quando sussista un mutamento sostanziale del fatto in relazione all'oggetto dell'accusa, il quale non va individuato soltanto con riferimento alla contestazione enunciata nel decreto di citazione o nell'ordinanza di rinvio a giudizio, ma anche con riferimento alla contestazione sostanziale. Ne consegue che deve escludersi la violazione dell'art 477 cod proc pen tutte le volte che, in base agli Atti processuali, anche diversi da quelli tipici diretti allo scopo, risulti che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia messo in condizione di difendersi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)