Sez. 3, Sentenza n. 16086 del 09/11/1990 Ud. (dep. 05/12/1990) Rv. 185961 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - FINALITÀ DELLA CONTESTAZIONE - CONTESTAZIONE SOSTANZIALE - RISPETTO DEL DIRITTO DI DIFESA - ATTI PROCESSUALI RILEVANTI AI FINI DELLA CONTESTAZIONE.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - FINALITÀ DELLA CONTESTAZIONE - CONTESTAZIONE SOSTANZIALE - RISPETTO DEL DIRITTO DI DIFESA - ATTI PROCESSUALI RILEVANTI AI FINI DELLA CONTESTAZIONE.*
Il principio della correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza - fondato sull'esigenza di evitare che l'imputato possa essere condannato per un fatto in ordine al quale non abbia potuto difendersi - non deve essere interpretato in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle ragioni che l'hanno dettato e alle finalità alle quali è diretto. Di conseguenza, il principio non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solamente in caso di mutamento sostanziale del fatto in relazione all'oggetto dell'accusa, la quale non va individuata soltanto con riferimento alla contestazione enunciata nel decreto di citazione o nella ordinanza di rinvio a giudizio, ma con riferimento alla contestazione sostanziale. Deve perciò escludersi la violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. tutte le volte che, in base agli Atti processuali, anche diversi da quelli tipici diretti allo scopo, risulti che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi. (Conf mass n 183258; (Conf mass n 127825).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)