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Sez. 2, Sentenza n. 555 del 24/02/1972 (Rv. 356570 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356570-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali il lavoratore soccombente non puo essere assoggettato al pagamento di spese, competenze e onorari a favore degli istituti di previdenza e assistenza, a meno che il giudizio intentato contro di essi non sia manifestamente infondato.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)