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Sez. L, Sentenza n. 1792 del 17/06/1974 (Rv. 369980 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369980-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art 57 della legge 30 aprile 1969 n 153 e dell'art 153 disp att cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 9 della legge 11 agosto 1973, n 533, il lavoratore che sia rimasto soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non e assoggettato al pagamento delle spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa dedotta in giudizio non sia manifestamente infondata. (Conf 555'72, mass n 356570).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 153, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 153, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)