Sez. 2, Sentenza n. 12031 del 17/05/2010 (Rv. 613096 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Ingegneri e architetti - Prestazioni parziali - Onorario a percentuale - Calcolo - Criteri.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
In tema di onorari a percentuale relativi a prestazioni professionali parziali dell'ingegnere o dell'architetto, la liquidazione deve essere compiuta, ai sensi dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n.143, calcolando le aliquote della tabella B allegata, relativa alle opere parziali, non in relazione al valore dell'opera ma alla percentuale attribuita dalla tabella A per la prestazione dell'opera intera, per cui al compenso così determinato si applicano le aliquote previste per ogni singola funzione della tabella B.
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)