Sez. 2, Sentenza n. 1561 del 28/01/2004 (Rv. 569770 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | In Genere.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
In tema di di onorari a percentuale relativi a prestazioni professionali parziali, dell'ingegnere o dell'architetto la liquidazione deve essere compiuta, ai sensi dell'art. 18 legge 143/1949, calcolando le aliquote della tabella B allegata, relativa alle opere parziali non in relazione al valore dell'opera ma alla percentuale attribuita dalla tabella A per la prestazione dell'opera intera, per cui al compenso così determinato si applicano le aliquote previste per ogni singola funzione della tabella B.
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)