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Sez. U, Sentenza n. 14 del 07/03/1953 Cc. (dep. 00/00/1953) Rv. 097325 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE - TRUFFA MILITARE AGGRAVATA - QUALITÀ MILITARE DEL SOGGETTO ATTIVO E DEL SOGGETTO PASSIVO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1953-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/97325-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE - TRUFFA MILITARE AGGRAVATA - QUALITÀ MILITARE DEL SOGGETTO ATTIVO E DEL SOGGETTO PASSIVO - NECESSITÀ.*

Il reato di truffa militare, di cui all'art. 234 C.P.m.P., si differenzia dal reato di truffa previsto dall'art. 640 cod. pen. per la qualità di militare nel soggetto attivo e nel soggetto passivo; tale qualità sussiste solamente nei confronti di militari in servizio. Anche nelle ipotesi di truffa militare aggravata - ove altrimenti non sia espressamente disposto - si richiede la sussistenza della qualità di militare in servizio in entrambi i soggetti del reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)