Sez. U, Sentenza n. 14 del 07/03/1953 Cc. (dep. 00/00/1953) Rv. 097325 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE - TRUFFA MILITARE AGGRAVATA - QUALITÀ MILITARE DEL SOGGETTO ATTIVO E DEL SOGGETTO PASSIVO - NECESSITÀ.*
REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE - TRUFFA MILITARE AGGRAVATA - QUALITÀ MILITARE DEL SOGGETTO ATTIVO E DEL SOGGETTO PASSIVO - NECESSITÀ.*
Il reato di truffa militare, di cui all'art. 234 C.P.m.P., si differenzia dal reato di truffa previsto dall'art. 640 cod. pen. per la qualità di militare nel soggetto attivo e nel soggetto passivo; tale qualità sussiste solamente nei confronti di militari in servizio. Anche nelle ipotesi di truffa militare aggravata - ove altrimenti non sia espressamente disposto - si richiede la sussistenza della qualità di militare in servizio in entrambi i soggetti del reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)