Sez. 2, Sentenza n. 20136 del 11/04/2018 Ud. (dep. 08/05/2018) Rv. 272813 - 01
GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Presupposti - Qualità di militare del soggetto attivo e del soggetto passivo del reato - Necessità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE
Perché sussista la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare e non quella ordinaria occorre la qualità di militare sia del soggetto attivo del reato, sia di quello passivo e, quindi, nel caso di reati contro il patrimonio, occorre che il danno sia interamente subito dall'amministrazione militare e non da un ente pubblico del tutto estraneo al predetto apparato. (Fattispecie in tema di truffa commessa da militare ai danni dell'INPDAP (oggi Inps) per indebita percezione dell'indennità di malattia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)