Sez. L, Sentenza n. 6430 del 29/11/1988 (Rv. 460757 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DETERMINAZIONE - RICORSO AL FATTO NOTORIO - QUALITÀ DI PENSIONATO DEL CREDITORE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DETERMINAZIONE - RICORSO AL FATTO NOTORIO - QUALITÀ DI PENSIONATO DEL CREDITORE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
Nelle obbligazioni pecuniarie, per le quali il fenomeno inflattivo può dar luogo solo al risarcimento del "maggior danno" ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., purché il creditore deduca e dimostri il relativo pregiudizio, il ricorso a fatti notori ed elementi presuntivi, al fine dell'individuazione e quantificazione del danno predetto, è consentito solo in correlazione con le qualità e condizioni della categoria di appartenenza del creditore alla stregua degli elementi da questo forniti. Pertanto, nel caso di crediti previdenziali (cui non è applicabile il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ.) per prestazioni d'importo non notevole (come i ratei di pensione), la risarcibilità del pregiudizio da svalutazione monetaria, per l'inclusione del creditore nella categoria dei piccoli consumatori (spendenti cioè il denaro per esigenze di vita individuale e familiare), e la Determinazione di detto pregiudizio alla stregua del sopravvenuto aumento dei prezzi dei beni di consumo secondo i relativi indici ufficiali sono consentite solo se risultino provati - o, almeno, siano stati enunciati senza contestazione dell'istituto debitore - ulteriori elementi, relativi alla capacità economica del pensionato e del suo nucleo familiare, tali da far ritenere che le somme oggetto del credito sarebbero state destinate a soddisfare le esigenze predette, non essendo all'uopo sufficiente il solo fatto della qualità di pensionato del creditore. (V 3756/88, mass n 459004; (V 3004/86, mass n 446011; (V 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)