Sez. 2, Sentenza n. 3940 del 30/06/1982 (Rv. 421886 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - IN TEMA DI DANNI PER RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - IN TEMA DI DANNI PER RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE.*
Al fine dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, è sufficiente la dimostrazione dell'inadempimento del convenuto agli obblighi convenzionalmente assunti, quale fatto potenzialmente idoneo a produrre conseguenze dannose, mentre rimane riservata al giudizio di liquidazione ogni questione inerente alla concreta sussistenza ed entità del danno derivante da quell'inadempimento. (Conf 122/82, mass n 417812; (Conf 2630/81, mass n 413405; (Conf 3542/80, mass n 407388).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)