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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7604 del 16/03/2023 (Rv. 667269 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE DEFUNTO | Procedimento di fallimento nei confronti di soggetto deceduto – Convocazione dell’erede non imprenditore e non subentrante nell’impresa davanti al Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento – Necessità – Ragioni.
Stato
decisa il 2023-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667269-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE DEFUNTO

Nel caso in cui il procedimento di fallimento riguardi un soggetto deceduto, l'erede di questo, ancorché non sia imprenditore e non sia subentrato nell'impresa del "de cuius", deve essere convocato avanti al tribunale competente alla dichiarazione di fallimento, nel rispetto del principio del contraddittorio enunciato, in termini generali, dall'art. 15, comma 2, della l. fall., come sostituito dall'art. 13 d.lgs. n. 5 del 2006 e dall'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 169 del 2007;

tale norma, infatti, rende il detto erede il naturale contraddittore della parte istante con riferimento a una domanda che, per essere diretta alla pronuncia di fallimento dell'imprenditore defunto, è idonea a spiegare effetto nei confronti del successore di questo.

Legge Falliment. art. 15 com. 2, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 13, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 2 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)