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Sez. 1, Sentenza n. 7181 del 21/03/2013 (Rv. 625717 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE DEFUNTO | Dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla morte - Erede - Audizione in sede prefallimentare - Obbligatorietà - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625717-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE DEFUNTO

Nel caso di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore entro l'anno dalla morte non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 10 legge fall., l'audizione dell'erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla sua posizione ovvero gli reca un pregiudizio eliminabile solo attraverso la partecipazione all'istruttoria prefallimentare, dovendosi ritenere l'audizione dell'erede necessaria solo quando anch'egli sia imprenditore commerciale o lo diventi in seguito alla prosecuzione dell'impresa ereditaria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 11, Legge Falliment. art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)