Sez. 3, Sentenza n. 5306 del 01/06/1994 (Rv. 486834 - 01)
Responsabilità civile - Fatto dannoso dell'incapace - Responsabilità dell'obbligato alla sorveglianza - In genere | Presupposto - Vincolo giuridico tra i soggetti - Necessità - Scelta liberamente compiuta dal soggetto accogliente l'incapace nella propria sfera personale e familiare - Estensione - Fattispecie relativa a genitori di un maggiorenne riconosciuto in sede penale totalmente incapace.
Responsabilità civile - Fatto dannoso dell'incapace - Responsabilità dell'obbligato alla sorveglianza - In genere
Il dovere di sorveglianza di un incapace, quale fonte di responsabilità per il danno cagionato dall'incapace medesimo, ai sensi dell'art. 2047 comma primo cod. civ., puo essere l'effetto non soltanto di un vincolo giuridico, ma anche di una scelta liberamente compiuta da un soggetto, il quale, accogliendo l'incapace nella sua sfera personale e familiare, assuma spontaneamente il compito di prevenire od impedire che il comportamento di questo possa arrecare ad altri nocumento. (Nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente applicata la citata norma nei confronti dei genitori di un soggetto maggiorenne riconosciuto, in sede penale, totalmente incapace di intendere e di volere).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2047
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)