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Sez. 3, Sentenza n. 2483 del 20/03/1997 (Rv. 503142 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE | Danno cagionato da persona ricoverata in ospedale psichiatrico non interdetta né sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio - Responsabilità per omessa vigilanza - Presupposti - Principio generale della materia nell'ambito della responsabilità civile - Configurabilità - Conseguenze - Rispetto di tale principio anche nel giudizio secondo equità dinnanzi al Conciliatore - Necessità.
Stato
decisa il 1997-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503142-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE

Nei confronti di persona ospite di reparto psichiatrico, non interdetta né sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la configurabilità di un dovere di sorveglianza a carico del personale sanitario addetto al reparto e della conseguente responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2047 primo comma cod. civ. per i danni cagionati dal ricoverato presuppone la prova concreta della incapacità di intendere e di volere di questi, costituendo principio regolatore della materia della responsabilità civile (al cui rispetto è tenuto il Conciliatore che decida secondo equità a norma dell'art. 113 comma secondo cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdottevi dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374) che, salvi in casi eccezionali, si risponda solo per l'omessa sorveglianza di un soggetto incapace.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 247, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 13/05/1978 num. 180 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)