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Sez. 1, Sentenza n. 898 del 23/02/1978 (Rv. 390224 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE - DOMANDA RISARCITORIA PER ILLECITO AQUILIANO PROPOSTA NEI CONFRONTI DELLA PA - DEDUZIONE DA PARTE DI QUESTA DELLA NON CONFIGURABILITA IN CONCRETO DI UNA PROPRIA CONDOTTA ILLECITA - INTRODUZIONE DI UNA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390224-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE - DOMANDA RISARCITORIA PER ILLECITO AQUILIANO PROPOSTA NEI CONFRONTI DELLA PA - DEDUZIONE DA PARTE DI QUESTA DELLA NON CONFIGURABILITA IN CONCRETO DI UNA PROPRIA CONDOTTA ILLECITA - INTRODUZIONE DI UNA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

Non introduce una questione di giurisdizione, la deduzione con la quale la pubblica amministrazione, convenuta davanti al giudice ordinario con domanda risarcitoria per illecito aquiliano, prospettato nell'avere essa eseguito un'opera pubblica senza l'osservanza delle norme generali a tutela dell'incolumita dei cittadini e della integrita del loro patrimonio, non contesti la riconducibilita di detta pretesa ad una posizione di diritto soggettivo, ma solo la configurabilita in concreto di una propria condotta illecita, e, quindi il fondamento nel merito della avversa domanda. (V 2593/76, mass n 381388).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)