Sez. U, Sentenza n. 2593 del 09/07/1976 (Rv. 381388 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RICHIESTA DI LICENZA EDILIZIA DA PARTE DI ACQUIRENTI DI ALCUNI LOTTI DI TERRENO - MANCATO RILASCIO DI DETTA LICENZA DA PARTE DEL COMUNE PRIVO DI PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO - CONSEGUENZE NEL PERIODO DI VIGENZA DELLA LEGGE URBANISTICA N 1150 DEL 1942 - IMPOSSIBILITA DI COMPLETARE LA VENDITA PRIMA DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL PROPRIETARIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - POTERE DELLA PA DI SACRIFICARE IL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PROPRIETARIO DI DISPORRE LIBERAMENTE DEI PROPRI BENI - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RICHIESTA DI LICENZA EDILIZIA DA PARTE DI ACQUIRENTI DI ALCUNI LOTTI DI TERRENO - MANCATO RILASCIO DI DETTA LICENZA DA PARTE DEL COMUNE PRIVO DI PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO - CONSEGUENZE NEL PERIODO DI VIGENZA DELLA LEGGE URBANISTICA N 1150 DEL 1942 - IMPOSSIBILITA DI COMPLETARE LA VENDITA PRIMA DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL PROPRIETARIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - POTERE DELLA PA DI SACRIFICARE IL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PROPRIETARIO DI DISPORRE LIBERAMENTE DEI PROPRI BENI - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Rientra nella giurisdizione ordinaria la domanda con la quale il proprietario di un terreno chieda il risarcimento dei danni causatigli dal comportamento dell'amministrazione comunale che - durante il periodo in cui vigeva la legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150 e nonostante che il comune fosse privo di un piano regolatore particolareggiato - aveva respinto od omesso di provvedere sulle richieste di licenze edilizie avanzate dagli acquirenti di alcune porzioni di detto terreno, adducendo la mancata redazione di un piano di lottizzazione, con il risultato di impedire, di fatto, all'attore di completare la vendita del fondo prima dell'entrata in vigore della nuova legge 5 agosto 1967 n 765. Infatti, la cennata domanda non mira alla tutela di una posizione di interesse legittimo, quale e la possibilita di costruire sui lotti alienati, posizione che ormai compete unicamente ai soli acquirenti di tali porzioni. Essa, invece, tende alla tutela del diritto soggettivo dell'attore, di disporre liberamente dei propri beni, il quale puo essere lecitamente sacrificato dalla pa soltanto nell'Esercizio di un potere effettivamente attribuitole dalla legge; potere nella specie assente, poiche, a norma dell'art 28 della citata legge del 1942, la facolta dell'amministrazione comunale di invitare i proprietari di aree fabbricabili esistenti a presentare un progetto di lottizzazione era subordinata alla avvenuta approvazione di un piano regolatore particolareggiato.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)