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Sez. 3, Sentenza n. 936 del 16/01/2013 (Rv. 624967 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE | Diniego di rinnovo alla prima scadenza per alcuno dei motivi indicati nell'art. 3, comma primo, della legge n. 431 del 1998 - Mancata previsione in contratto della facoltà di diniego - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624967-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, l'art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, conferisce al locatore la facoltà di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza soltanto in presenza di motivi tassativamente indicati dalla stessa norma, senza che sia richiesto che tale facoltà di diniego di rinnovo venga prevista nel contratto e senza che perciò rilevi come rinuncia implicita la mancata menzione in esso di detta facoltà di disdetta.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)