Sez. 3, Sentenza n. 8402 del 07/04/2009 (Rv. 607710 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE | Patti in deroga ai sensi della legge n. 359 del 1992 - Validità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE
In materia di locazione di immobili ad uso abitativo, la pattuizione del canone prevista dall'art. 11 della legge 7 luglio 1992, n. 359, in deroga a quello stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, è valida, ai sensi dell'art. 79 di quest'ultima legge, a condizione che essa sia contestuale alla rinuncia del locatore alla facoltà di disdetta alla prima scadenza, con obbligo del locatore medesimo di rinnovare il contratto per ulteriori quattro anni, stante lo stretto nesso funzionale fra il vantaggio del maggior canone per il locatore e quello della maggiore stabilità del rapporto per il conduttore, a meno che nel corso del rapporto la rinuncia divenga inefficace per giusta causa, identificabile nell'intenzione del locatore di adibire l'immobile ad abitazione propria o di congiunti, di esercitarvi una delle attività indicate nell'art. 29 o di eseguirvi le opere indicate nell'art. 59 legge n. 392 del 1978. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nullo il patto con cui le parti avevano fissato la durata della locazione in due anni più due, cassando la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto applicabile l'art. 1 della legge n. 392 del 1978, determinando la durata del contratto in quattro anni più quattro, in tal modo regolando il rapporto su basi completamente diverse da quelle volute dalle parti).
Riferimenti normativi: Legge 07/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 07/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)