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Sez. L, Sentenza n. 791 del 01/02/1984 (Rv. 433025 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI A TERMINE - STIPULAZIONE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - LEGITTIMITÀ - SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - ILLICEITÀ DELLA PREDETTA STIPULAZIONE PER LA SOLA PREVISIONE DEL TERMINE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433025-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI A TERMINE - STIPULAZIONE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - LEGITTIMITÀ - SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - ILLICEITÀ DELLA PREDETTA STIPULAZIONE PER LA SOLA PREVISIONE DEL TERMINE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Alla luce della ratio della legislazione in tema di rapporto di lavoro a termine, la cui rigorosità non si spinge fino al punto di impedire la stipulazione di contratti a tempo determinato in tutti i casi in cui la preclusione si ritorcerebbe a danno dei lavoratori, limitandone l'occupazione, con relativo ostacolo allo sviluppo delle imprese e del sistema produttivo, il giudice del merito, nel valutare (in fatto) se, nel settore delle riparazioni e costruzioni navali, la stipulazione di contratti di lavoro a termine sia avvenuta nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere C) e d) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, deve tener conto che, in linea di massima, la sussistenza dei requisiti anzidetti, e, in particolare, la caratteristica della soggezione dell'attività cantieristica a fluttuazioni imprevedibili, che non consentono la preventiva organizzazione delle forze di lavoro da impiegarvi, va ritenuta, per volontà del legislatore, una nozione di comune esperienza, la quale, a norma del secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ., può essere posta a fondamento della decisione senza bisogno di prova. Pertanto, in tale settore - ferma, peraltro, l'esigenza della verifica del rispetto degli intervalli temporali fra un contratto e l'altro a norma dell'ultima parte dell'art. 2 della legge - la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato non potrà essere ritenuta illecita per la sola previsione del termine, in Mancanza della prova specifica che essi siano stati conclusi in frode alla legge (art. 1344 cod. civ.). (V 2022/80, mass n 405659; (Conf 214/84, mass n 432475; (Conf 4950/83, mass n 429822; (Conf 4365/83, mass n 429266; (Conf 3223/83, mass n 428123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)