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Sez. 3, Sentenza n. 959 del 11/02/1980 (Rv. 404394 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404394-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La valutazione della gravita dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto dev'essere compiuta in base ad un criterio relativo che, nel quadro dell'economia generale del contratto, consenta di coordinare l'elemento obiettivo della mancata prestazione con l'elemento subiettivo e, cioe, con il comportamento della controparte e, in particolare, con l'interesse di questa all'esatto adempimento. (Conf 379/78, mass n 389679; (Conf 222/73, mass n 362050).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)