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Sez. 2, Sentenza n. 222 del 24/01/1973 (Rv. 362050 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO TARDIVO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362050-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO TARDIVO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

Ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto, la valutazione della gravita dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento deve essere compiuta sulla base di un criterio relativo che consenta di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o tardiva prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto con l'elemento subiettivo e cioe con il comportamento della controparte e, in particolare, con l'interesse di quest'ultima all'esatto e tempestivo adempimento. (Conf 2121/72, mass n 359365).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)