Sez. 5, Sentenza n. 13411 del 15/05/2024 (Rv. 671237-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Convenzione Italia e Brasile sulle doppie imposizioni - Pagamenti periodici successivi al collocamento a riposo per cessato impiego - Natura previdenziale - Imponibile superiore o inferiore a 5.000,00 dollari USA - Importi erogati per stati di bisogno - Imponibile nello Stato di residenza - Ammissibilità in via esclusiva.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di Convenzione tra Italia e Brasile sul contrasto alle doppie imposizioni, le somme erogate da un ente previdenziale italiano ad un cittadino italiano residente in Brasile, concernenti pagamenti periodici per il collocamento a riposo da cessato impiego, hanno natura previdenziale ai sensi dell'art. 18 della Convenzione e sono sottratte all'imposizione italiana nella misura non eccedente l'ammontare di 5.000,00 dollari USA, ma sono imponibili in entrambi gli Stati oltre detta somma, mentre le somme corrisposte al cittadino residente in Brasile nel quadro di un sistema di sicurezza sociale - quali le pensioni sociali, di invalidità civile, di sordomutismo, di cecità , ossia gli importi erogati dallo Stato italiano a favore di chi viene a trovarsi in particolari stati di bisogno - sono integralmente sottratte all'imposizione in Italia ai sensi dell'art. 19 della stessa Convenzione, ma sono sottoposte solo a quella dello Stato di residenza.
Legge 29/11/1980 num. 844, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)