Sez. 5, Sentenza n. 23001 del 12/11/2010 (Rv. 615818 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Cittadino italiano residente in Francia - Pensione di anzianità percepita dall'INPS - Irpef - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
La pensione di anzianità percepita dall'INPS da un cittadino italiano residente in Francia, è soggetta ad Irpef, in base all'art. 18, comma 2, della Convenzione Internazionale tra l'Italia e la Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, secondo il quale "le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato". Le parole "sicurezza sociale", in mancanza di una specifica definizione, vanno interpretate secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della Convenzione, (secondo cui " le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione") secondo il significato attribuito dall'ordinamento italiano, nel quale, a seguito di un'evoluzione costituzionalmente orientata, il termine stesso è indicativo di un concetto ampio, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, alla sua dignità ed, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall'art. 38 Cost. e presenti anche nel diritto internazionale.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)