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Sez. U, Sentenza n. 6140 del 02/06/1993 (Rv. 482626 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici economici (I.N.A.; I.N.A.M.) | Personale - Mancata promozione - Denuncia degli atti relativi all'espletamento del concorso bandito per la promozione - Devoluzione alla cognizione del giudice ordinario - Domanda di condanna dell'ente ad effettuare la promozione - Violazione dei limiti interni ex art. 4 all. E legge n. 2248 del 1865 - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482626-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici economici (I.N.A.; I.N.A.M.)

La domanda diretta ad insorgere avverso la mancata promozione di un dipendente di un ente pubblico economico, mediante la denuncia degli atti relativi all'espletamento del concorso bandito per tale promozione, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo, atteso che la discrezionalità valutativa che contrassegna le operazioni di scelta dell'ente non è riferibile all'esercizio di una potestà pubblica di autorganizzazione, ancorché il concorso stesso sia stato bandito in attuazione del regolamento del personale, ma configura esercizio di attività imprenditoriale privatistica, ovvero si caratterizza come prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, sindacabile dal giudice ordinario tanto sotto il profilo dell'osservanza delle norme regolamentari e dei patti della contrattazione collettiva quanto sotto il profilo dell'osservanza del principio generale della correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ.. Nè la giurisdizione ordinaria può trovare deroga con riguardo alla violazione dei limiti interni di cui all'art. 4 all. E della legge 20 marzo 1865 n. 2248 in relazione alla richiesta condanna dell'ente ad effettuare la promozione, atteso che il divieto di condannare ad un "facere" la P.A. non opera riguardo al rapporto di lavoro del dipendente in ipotesi che non si ricolleghi ad attività discrezionale del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2093, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)