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Sez. U, Sentenza n. 4187 del 06/05/1996 (Rv. 497410 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE | Consorzio autonomo del Porto di Genova - Natura giuridica - Ente pubblico economico - Conseguenze - Natura privatistica dei rapporti di lavoro - Giurisdizione del giudice ordinario - Limiti - Impugnazione da parte di dirigente interno della nomina di soggetto esterno quale direttore generale - Giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione - Intervento di atto ministeriale positivo di controllo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497410-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE

La qualità di ente pubblico economico del Consorzio autonomo del Porto di Genova (a cui è succeduta l'Autorità Portuale di Genova, in base alla legge 28 novembre 1994 n. 84), risultante dall'art. 1 della legge 19 maggio 1975 n. 168, incide non solo sull'assetto economico ed organizzativo dell'ente, ma anche sul regime sostanziale e processuale dei rapporti di lavoro del personale dipendente, ai sensi degli artt. 2093 cod. civ. e 409 n. 4 cod. proc. civ.. Conseguentemente la controversia promossa contro tale Consorzio - che, dovendo ricoprire il posto (istituito "ex lege") di direttore generale, abbia ritenuto inidonei i dirigenti interni e abbia nominato un soggetto esterno - da uno dei direttori dell'ente che lamenti il mancato ricorso ad una promozione interna o, in subordine, all'espletamento di un concorso pubblico, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, dato che non sono posti in discussione atti dell'ente di carattere generale ed organizzatorio, ma atti e valutazioni costituenti mero esercizio del potere imprenditoriale dell'ente nei riguardi del singolo dipendente e suscettibili di ledere la posizione contrattuale dello stesso. Nè vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnativa dell'atto ministeriale di approvazione della nomina del direttore generale, poiché gli atti positivi di controllo, in sè privi di lesività, rimangono assorbiti nell'atto controllato e non sono suscettibili di autonoma impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 168 art. 1, Regio Decr. 16/01/1936 num. 801 art. 1, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 1175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)