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Sez. 2, Sentenza n. 8902 del 28/10/1994 (Rv. 488296 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Certificazione dell'autografia della parte da parte del difensore - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488296-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Il potere attribuito al difensore dall'art. 83 comma terzo cod. proc. civ. di certificare l'autografia della parte che gli ha rilasciato la procura è condizionato dal conferimento della procura in calce o a margine di uno degli atti indicati dalla norma o su di un foglio allegato all'atto che faccia corpo con esso. Se invece la procura è conferita con separata scrittura privata, l'autenticazione della firma del mandante può essere compiuta soltanto dal notaio, pubblico ufficiale competente a certificare l'autografia delle sottoscrizioni delle scritture private. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in quanto il mandato autenticato dal difensore era stato conferito in un foglio separato, avulso dal ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)