diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3426 del 03/04/1998 (Rv. 514166 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Ricorso per Cassazione - Procura speciale conferita con scrittura privata separata - Certificazione della firma - Notaio - Necessità - Ragioni - Segretario comunale, ai sensi dell' art. 20 legge 15/1968 - Inidoneità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Ratifica della procura - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514166-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

La firma di colui che conferisce al difensore procura speciale per ricorrere in Cassazione, rilasciata con separata scrittura privata - che ha natura negoziale - deve esser autenticata dal notaio, al quale spetta, ai sensi dell'art. 2703 cod. civ., certificare l'autografia di tali sottoscrizioni, previo accertamento dell'identità personale delle parti, non limitato al controllo dei documenti identificativi, e pertanto è inammissibile - esclusa la possibilità della ratifica per la specialità della procura "de qua" - il ricorso per Cassazione se la predetta firma è autenticata, ai sensi dell' art. 20 legge 4 gennaio 1968 n. 15, da un segretario comunale, perché questa norma disciplina le sottoscrizioni delle istanze rivolte alla P.A. per ottenere un provvedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2703, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)