Sez. 3, Sentenza n. 3970 del 10/12/1999 Cc. (dep. 04/02/2000) Rv. 215895 - 01
NAVIGAZIONE | Trasporto di persone nella laguna veneta - Normativa di cui alle leggi regionali n. 3 e n. 24 del 1999 - Autorizzazione comunale - Necessità - Casi - Individuazione.
NAVIGAZIONE
I conducenti di taxi acquei, e comunque i soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone, nei canali lagunari di navigazione interna con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate hanno necessità della licenza comunale anche per svolgere servizi di navigazione promiscua. I soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone con imbarcazioni di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate hanno necessità dell'autorizzazione comunale sia allorché detto servizio venga espletato esclusivamente nei canali lagunari di navigazione interna, sia nell'ipotesi di navigazione promiscua, allorché imbarchino passeggeri o inizino viaggi nei canali lagunari di navigazione interna. In caso diverso viene ad integrarsi l'ipotesi di reato di cui all'art. 1231 cod. nav.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 18/01/1999 num. 3, Legge Reg. Veneto 01/06/1999 num. 24, Cod. Navig. art. 1231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)