diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5426 del 18/10/1979 (Rv. 402007 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE IN MATERIA DI ACQUE - GIUDIZIO PETITORIO DINANZI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - DIVIETO EX ART 705 COD PROC CIV - APPLICABILITA - DISCIPLINA EX ART 445 DEL COD PROC CIV 1865 - ESCLUSIONE - RINVIO FORMALE E NON RICETTIZIO DALL'ART 207 DEL RD N 1775 DEL 1933 - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - OPERATIVITA DEL PREDETTO DIVIETO A CARICO DELL'ATTORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402007-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE IN MATERIA DI ACQUE - GIUDIZIO PETITORIO DINANZI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - DIVIETO EX ART 705 COD PROC CIV - APPLICABILITA - DISCIPLINA EX ART 445 DEL COD PROC CIV 1865 - ESCLUSIONE - RINVIO FORMALE E NON RICETTIZIO DALL'ART 207 DEL RD N 1775 DEL 1933 - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - OPERATIVITA DEL PREDETTO DIVIETO A CARICO DELL'ATTORE - ESCLUSIONE.*

Il divieto di promuovere il giudizio petitorio dinanzi al tribunale regionale delle acque pubbliche, in relazione alla pendenza di procedimento possessorio, resta regolato dall'art 705 del codice di rito in vigore, non dall'art 445 del codice di procedura del 1865, atteso che l'art 207 del RD 11 dicembre 1933 n 1775 (testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici), ove dispone l'applicabilita delle norme del procedimento possessorio dettate dal codice di procedura civile, integra un rinvio formale e non ricettizio al codice del 1865, il quale implica, dopo l'abrogazione di quest'ultimo, l'applicabilita delle corrispondenti norme del codice in vigore. Pertanto, ai sensi del primo comma del citato art 705 cod proc civ, il predetto divieto opera a carico del convenuto nel giudizio possessorio, non anche a carico dell'attore. (V 311/73, mass n 362209).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)