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Sez. 4, Sentenza n. 4938 del 10/03/1981 Ud. (dep. 26/05/1981) Rv. 149010 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OMESSO ESAME DI ALCUNE CIRCOSTANZE RITENUTE NON RILEVANTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149010-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OMESSO ESAME DI ALCUNE CIRCOSTANZE RITENUTE NON RILEVANTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Una volta ricondotta la responsabilita del'imputato - in tema di reato colposo prodottosi a seguito di incidente stradale - alla sua condotta colpevole, per non aver tenuta la distanza di sicurezza e per aver guidato ad una velocita eccessiva e comunque non particolarmente moderata, in relazione alla situazione di fatto (nebbia fitta, scarsa visibilita) , non risulta rilevante, ai fini della decisione e, quindi, non costituisce vizio di motivazione, sotto il profilo della sua carenza, la ritenuta - da parte dei giudici di merito - ininfluenza dei danni riportati dal veicolo di un terzo, coinvolto e protagonista al contempo dell'avvenuto sinistro. (fattispecie in cui la Corte di appello, affermata la responsabilita dell'incidente stradale con conseguente omicidio colposo, da parte di un camionista, che aveva tamponato un'auto e prodotto altri tamponamenti con ultimo investimento di un automobilista che poi decedeva, sulla scorta degli elementi di prove raccolti in Sede istruttoria e dibattimentale, avrebbe - a dire del ricorrente - emesso una decisione senza tener conto delle prove relative ai cosi detti 'testimoni mutì e cioe tracce di frenata e danni riportati). (V per un riferimento mass n 141136; (V mass n 136506; (V mass n 105965).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)