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Sez. 4, Sentenza n. 1536 del 12/11/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152267 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OBBLIGO DI OSSERVANZA - MOTIVO - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152267-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OBBLIGO DI OSSERVANZA - MOTIVO - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*

L'Obbligo di osservare la distanza di sicurezza si pone non soltanto in relazione al pericolo di tamponamento, ma anche in relazione a qualsiasi situazione di pericolo, che possa scaturire da una marcia unidirezionale di veicoli a troppo breve distanza l'uno dall'altro. (nella specie è stato ritenuto in colpa un automobilista che, circolando a troppo breve distanza da un veicolo che lo precedeva, aveva finito con l'urtare un altro veicolo in sosta non segnalata). (V mass n 149010; (V mass n 144557).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)