Sez. L, Sentenza n. 7940 del 27/10/1987 (Rv. 455686 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - MODALITÀ ED ENTITÀ DI CALCOLO - CRITERI - ANZIANITÀ CONVENZIONALI - PORTATA - FATTISPECIE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - MODALITÀ ED ENTITÀ DI CALCOLO - CRITERI - ANZIANITÀ CONVENZIONALI - PORTATA - FATTISPECIE.*
In tema di benefici combattentistici, l'art. 4 della legge n. 824 del 1971, nel concedere anche al personale degli enti pubblici indicati dall'art. 4 della legge n. 336 del 1970 l'aggiunta della anzianità convenzionale di sette o dieci anni a tutte le forme (comunque denominate) di indennità di anzianità, buonuscita o previdenza, secondo i vari tipi di pubblico impiego, limita le modalità e l'entità di calcolo della stessa alla norma contenuta nell'art. 1 del DPR 5 giugno 1965 n. 759 (sulla buonuscita dei dipendenti statali) nel senso che il sistema di calcolo da tale norma stabilito non è sostitutivo dei criteri di calcolo propri dell'indennità di cui il beneficio combattentistico costituisce un supplemento, bensì funge da limite massimo della liquidazione spettante in base ai criteri di calcolo (più o meno favorevoli) stabiliti dagli ordinamenti dei vari enti. Consegue che, qualunque sia in concreto la denominazione contenuta in tali ordinamenti, degli emolumenti corrisposti ai dipendenti (stipendio, paga, retribuzione) l'anzianità convenzionale in favore degli ex-combattenti deve sempre computarsi con riferimento agli elementi retributivi suddetti, quantificati nell'ammontare delle somme corrisposte per dodici mesi, con la sola integrazione degli eventuali elementi di adeguamento in rapporto alle variazioni del costo della vita o previsti per la peculiarità della prestazione e con esclusione di mensilità aggiuntive e di ogni altro elemento di computo pur previsto dallo art. 2121 cod. civ. (nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha confermato la statuizione dell'impugnata sentenza in ordine alla computabilità, ai fini dell'indennità per l'anzianità convenzionale ex art. 3 legge n. 336 del 1970, dell'assegno ad personam e dell'indennità di presenza). (Conf 6508/85, mass n 443584).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)