Sez. L, Sentenza n. 6508 del 19/12/1985 (Rv. 443584 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ANZIANITÀ CONVENZIONALE - CONSEGUENTI MODALITÀ ED ENTITÀ - DI CALCOLO DI TUTTE LE FORME DI INDENNITÀ DI ANZIANITÀ, BUONUSCITA O PREVIDENZA - LIMITI - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI RETRIBUTIVI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI - QUANTIFICAZIONE DEI MEDESIMI - PORTATA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - ANZIANITÀ CONVENZIONALE - CONSEGUENTI MODALITÀ ED ENTITÀ - DI CALCOLO DI TUTTE LE FORME DI INDENNITÀ DI ANZIANITÀ, BUONUSCITA O PREVIDENZA - LIMITI - RIFERIMENTO AGLI ELEMENTI RETRIBUTIVI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI - QUANTIFICAZIONE DEI MEDESIMI - PORTATA.*
In tema di benefici combattentistici, l'art. 4 della legge n. 824 del 1971, nel concedere anche al personale degli enti pubblici indicati dall'art. 4 della legge n. 336 del 1970 l'aggiunta della anzianità convenzionale di sette o dieci anni a tutte le forme (comunque denominate) di indennità di anzianità, buonuscita o previdenza, secondo i vari tipi di pubblico impiego, limita le modalità e l'entità di calcolo della stessa alla norma contenuta nell'art. 1 del DPR 5 giugno 1965 n. 759 (sulla buonuscita dei dipendenti statali) nel senso che il sistema di calcolo da tale norma stabilito non è sostitutivo dei criteri di calcolo propri dell'indennità di cui il beneficio combattentistico costituisce un supplemento, bensì funge da limite massimo della liquidazione spettante in base ai criteri di calcolo (più o meno favorevoli) stabiliti dagli ordinamenti dei vari enti. Consegue che, qualunque sia in concreto la denominazione contenuta in tali ordinamenti, degli emolumenti corrisposti ai dipendenti (stipendio, paga, retribuzione) l'anzianità convenzionale in favore degli ex-combattenti deve sempre computarsi con riferimento agli elementi retributivi suddetti, quantificati nell'ammontare delle somme corrisposte per dodici mesi, con la sola integrazione degli eventuali elementi di adeguamento in rapporto alle variazioni del costo della vita o previsti per la peculiarità della prestazione e con esclusione di mensilità aggiuntive e di ogni altro elemento di computo pur previsto dall'art. 2121 cod. civ.. (V 1049/85, mass n 439191; (V 834/85, mass n 439016; (V 2564/84, mass n 434576).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)