Sez. 4, Sentenza n. 13175 del 26/03/2025 Cc. (dep. 04/04/2025) Rv. 287952-02
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Giudizio di legittimità ex art. 611 cod. proc. pen. - Liquidazione anche d'ufficio delle spese processuali - Sussistenza - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le spese processuali, nel giudizio di legittimità ex art. 611 cod. proc. pen., sono regolate secondo i criteri indicati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in ragione delle connotazioni civilistiche del procedimento, sicché la parte soccombente deve essere condannata, anche "ex officio", al pagamento delle stesse, nel caso in cui sia rigettata o dichiarata inammissibile la sua domanda e la controparte abbia preso parte al giudizio cartolare, esplicando, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa dell'imputato mediante un utile contributo alla decisione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)