Sez. 2 - , Sentenza n. 24619 del 02/07/2020 Ud. (dep. 01/09/2020) Rv. 279551 - 02
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione d’inammissibilità del ricorso dell'imputato - Disciplina emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da Covid-19 - Rito camerale non partecipato - Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)