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Sez. 1, Sentenza n. 6504 del 25/11/1999 Cc. (dep. 18/01/2000) Rv. 215123 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI | Richiesta del p.m. di confisca di cose per le quali detta misura è obbligatoria - Provvedimento di rigetto del g.i.p. - Abnormità.
Stato
decisa il 1999-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215123-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI

È abnorme, in quanto posto al di fuori dell'ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la pronuncia del decreto di archiviazione a norma dell'art. 415 cod. proc. pen. - respinga la richiesta del pubblico ministero di disporre la confisca di cose per le quali detta misura sia obbligatoria. (Fattispecie nella quale il p.m. aveva chiesto la confisca di cartucce di vario calibro, sequestrate nell'ambito di procedimento contro ignoti definito con decreto ex art. 415 cod. proc. pen. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha osservato trattarsi di un caso di confisca obbligatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma primo, della legge n. 152 del 1975 e 240 cod. pen., che deve quindi essere sempre ordinata dal giudice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)